Requisiti del Corso per Conciliatori di Controversie Civili e Commerciali regolato ai sensi del D.Lgs. 5/2003
Secondo l’attuale orientamento del Ministero della Giustizia, sulla base dell’art. 4, comma 4, lett. a) del D.M. n. 222/2004, integrato con i chiarimenti alle domande più frequenti (FAQ) pubblicate nel sito del Ministero, la formazione dei conciliatori ai sensi del D. Lgs. n. 5/2003 deve avere le seguenti caratteristiche:
Coloro che hanno frequentato e superato con successo un corso con le caratteristiche sopra elencate, e sono in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal D.M. n. 222/2004 (ad esempio certificato carichi pendenti), possono richiedere l’iscrizione agli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38 del D. Lgs. 17 Gennaio 2003, n. 5. L’accettazione di tale richiesta è a totale discrezione dell’ente che la riceve.
I partecipanti a corsi di conciliazione erogati da enti non accreditati dal Ministero, ovvero in data precedente al loro accreditamento, possono essere inseriti – o continuare ad essere inseriti - negli elenchi di conciliatori per la risoluzione delle controversie che non ricadono nell’art. 1 del D. Lgs. n. 5/2003 (telecomunicazioni, contrattualistica, subfornitura, etc…), ma non possono chiedere l’inserimento nelle liste di organismi di conciliazione pubblici o privati iscritti nel Registro di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 5/2003.
Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito del Ministero di Giustizia o rivolgersi ai loro uffici preposti.
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