ADR

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ADR

Può essere utile collocare le varie procedure che compongono un sistema di ADR in tre macro gruppi:
“primarie”, “ibride” e “multifase”.

Le prime sono costituite dalle tre principali forme di soluzione delle controversie — negoziazione, mediazione e arbitrato — nella loro forma tradizionale.

La distinzione tra queste procedure primarie è abbastanza agevole, basandosi essenzialmente su due criteri: (1) la presenza o meno di un terzo neutrale, e (2) l’attribuzione o meno allo stesso del potere di emanare una decisione vincolante per le parti sul merito della lite.

Procedure Primarie di ADR

Alla luce di questi due criteri, le procedure primarie di risoluzione delle controversie si possono così connotare:
· Negoziazione. Le parti in lite interagiscono, direttamente o con l’assistenza di consulenti, senza l’ausilio di un terzo neutrale.
· Mediazione. Le parti in lite interagiscono, normalmente assistite da consulenti, con l’ausilio di un terzo neutrale privo del potere di emettere una decisione vincolante.
· Arbitrato. Le parti in lite interagiscono, quasi sempre assistite da consulenti, con l’ausilio di un terzo neutrale dotato del potere di emettere una decisione vincolante ().

Pur nell’evidente diversità di struttura e funzione (le prime due meno formali e miranti ad una soluzione bonaria; la terza più rigidamente regolamentata e diretta ad una decisione), queste procedure di fatto spesso operano contemporaneamente. Ad esempio, anche durante un arbitrato le parti possono continuare a negoziare tramite un mediatore.

Procedure ibride di ADR

Nella flessibilità caratterista delle procedure di ADR, la pratica ha forgiato delle procedure che mescolano diverse caratteristiche delle procedure primarie di ADR come “la valutazione neutrale”, il “mini-processo”, l’arbitrato legato e l’arbitrato baseball.

Procedure multi-fase

A cavallo tra le forme vincolanti e non vincolanti di risoluzione delle controversie si collocano la mediazione-arbitrato (med-arb) e la mediazione-poi-arbitrato (med-then-arb), procedure bi-fasiche ove, qualora fallisca la mediazione, un arbitro risolverà la controversia in maniera definitiva e vincolante tramite arbitrato. A differenza di quelle ibride, queste procedure si caratterizzano per la consequenzialità automatica tra due procedure primarie, anche se nulla vieta, in principio, che una simile sequenza venga prevista tra una o più procedure ibride.

 Così connotate, le procedure potrebbero indicare l’esistenza di un terzo criterio classificatorio, connesso al ruolo dei consulenti, che passa da infrequente (negoziazione) a pressoché scontato (arbitrato). In realtà, l’apparente flessibilità in proposito, al di là di quanto poco possa essere raccomandabile per le parti litiganti non farsi assistere da consulenti in caso di lite, impedisce di considerare questo criterio alla stessa stregua degli altri due.