Sintesi del Regolamento di Arbitrato
Ambito territoriale |
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Lista degli arbitri consultabile |
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Tentativo di mediazione |
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Incompatibilità degli arbitri |
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Durata della procedura |
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Uso della tecnologia |
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Tariffe |
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INDICE
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento
Art. 2 – Regole di procedura
Art. 3 – Regolamento e successive modifiche
Art. 4 – Regole applicabili al merito
Art. 5 – Sede dell’arbitrato (presso una delle sedi Italiane di ADR Center)
Art. 6 – Lingua dell’arbitrato
Art. 7 – Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti
Art. 8 – Termini
II. AVVIO DELL’ARBITRATO E TENTATIVO DI MEDIAZIONE
Art. 9 – Domanda di arbitrato
Art. 10 – Tentativo di Mediazione
Art. 11 – Memoria di replica
Art. 12 – Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi
Art. 13 – Questioni preliminari ed amministrative
III. IL TRIBUNALE ARBITRALE
Art. 14 – Numero degli Arbitri
Art. 15 – Nomina dell’Arbitro Unico
Art. 16 – Nomina del Collegio Arbitrale
Art. 17 – Scelta e sostituzione del Tribunale Arbitrale
Art. 18 – Nomina degli Arbitri nell’Arbitrato con pluralità di Parti
Art. 19 – Nomina e accettazione degli Arbitri
Art. 20 – Ricusazione degli Arbitri
Art. 21 – Sostituzione degli Arbitri
Art. 22 – Costituzione del Tribunale Arbitrale
Art. 23 – Poteri del Tribunale Arbitrale
Art. 24 – Ordinanze del Tribunale Arbitrale
Art. 25 – Interpretazione delle norme
IV. IL PROCEDIMENTO
Art. 26 – Incontro preliminare
Art. 27 – Programmazione e luogo delle udienze
Art. 28 – Le udienze
Art. 29 – Istruzione probatoria
Art. 30 – Consulenza tecnica
Art. 31 – Domande nuove
Art. 32 – Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo
Art. 33 – Precisazione delle conclusioni
Art. 34 – Transazione e rinuncia agli atti
Art. 35 – Rinuncia alla fase istruttoria
V. IL LODO
Art. 36 – Emissione del lodo
Art. 37 – Deliberazione del lodo
Art. 38 – Forma e contenuto del lodo
Art. 39 – Deposito e comunicazione del lodo
Art. 40 – Lodo parziale e lodo non definitivo
Art. 41 – Correzione del lodo e controllo dei requisiti formali
VII. ALTRE PROCEDURE OPZIONALI DI ARBITRATO
Art. 43 – Arbitrato legato
Art. 44 – Arbitrato con offerta finale
VIII. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 45 – Riservatezza e privacy
Art. 46 – Esclusione di responsabilità
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento
(a) Il Regolamento Arbitrale Generale di ADR Center (“Regolamento”) disciplina gli Arbitrati amministrati da ADR Center. Le Parti aderiscono al Regolamento ai fini dello svolgimento della procedura arbitrale (“Arbitrato”).
(b) Il Regolamento si applica nel caso in cui le Parti abbiano espressamente indicato il Regolamento nella loro convenzione arbitrale ovvero quando, pur in assenza di esplicito riferimento al Regolamento, le Parti abbiano comunque deferito la controversia a ADR Center.
(c) In mancanza di una convenzione di arbitrato tra le Parti, oppure in assenza di specifico riferimento a ADR Center, la Parte che intenda comunque avviare una procedura arbitrale innanzi a ADR Center può farne richiesta nella domanda di arbitrato, in conformità a quanto previsto dall’art. 9. In caso di rifiuto della controparte ovvero di mancato deposito della relativa memoria di replica, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda (o il diverso termine eventualmente indicato dalla Parte istante) ADR Center informa le Parti che l’arbitrato non può avere luogo.
(d) Con il termine “Parte”, così come utilizzato nel presente Regolamento, si intendono le Parti dell’Arbitrato e i loro consulenti legali o rappresentanti.
(e) Con il termine “Tribunale Arbitrale” si intende l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale.
Art. 2 – Regole di procedura
(a) L’Arbitrato è disciplinato dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in via subordinata dalle regole stabilite di comune accordo dalle Parti; in via ulteriormente subordinata dalle regole disposte dal Tribunale Arbitrale.
(b) In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
(c) Nello svolgimento dell’Arbitrato vigono in ogni caso i principi del contraddittorio e della parità di trattamento delle Parti.
Art. 3 – Regolamento e successive modifiche
(a) ADR Center si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento senza preavviso.
b) A ciascun Arbitrato sarà applicato il Regolamento in vigore alla data d’inizio dello stesso a meno che le Parti non abbiano fatto esplicito riferimento a una versione precedente.
Art. 4 – Regole applicabili al merito
(a) A meno che le Parti non abbiano espressamente richiesto che la decisione avvenga secondo equità, la controversia è decisa dal Tribunale Arbitrale secondo diritto.
(b) Il Tribunale Arbitrale decide in base alla legge scelta dalle Parti nella convenzione arbitrale ovvero quella indicata dalle stesse, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale. Diversamente, il Tribunale Arbitrale determina la legge con cui il rapporto è più strettamente collegato.(c) In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio applicabili alla controversia.
Art. 5 – Sede dell’arbitrato (presso una delle sedi Italiane di ADR Center)
(a) La sede dell’Arbitrato è stabilita dalle parti nella convenzione di arbitrato. In mancanza la sede dell’arbitrato si intende presso la sede legale di ADR Center.
(b) ADR Center, sentite le Parti, può disporre che le udienze o le ulteriori attività inerenti il procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede dell’arbitrato. Ai fini della determinazione di tale luogo, ADR Center tiene conto, tra l’altro, della natura della controversia, delle esigenze delle Parti e dei testimoni.
(a) La lingua dell’Arbitrato è stabilita dalle Parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
(b) In mancanza di accordo, la lingua dell’Arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. ADR Center stabilisce inoltre in che lingua devono essere redatti gli atti che si rendessero necessari anteriormente alla determinazione delle Parti.
(c) Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell’Arbitrato e può disporre che tali documenti siano accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dell’Arbitrato.
Art. 7 – Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti
(a) Le Parti devono depositare gli atti e i documenti, ovvero inviarli in formato elettronico secondo le modalità previste di seguito, presso la sede di ADR Center in originale per ciascuna Parte e in tante copie quanti sono gli Arbitri. ADR Center stabilisce il numero di copie necessario nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
(b) Le comunicazioni, la trasmissione e il deposito degli atti e dei documenti possono essere effettuati anche in forma elettronica mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ADR Center e agli indirizzi di posta elettronica indicati dalle Parti ovvero, a mezzo fax e con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.
(c) Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso ADR Center una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.
(d) La comunicazione soggetta a termine si considera tempestiva se notificata prima della scadenza dello stesso.
Art. 8 – Termini
(a) I termini previsti dal Regolamento o fissati da ADR Center o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, a meno che detta decadenza non sia espressamente prevista dal Regolamento o stabilita con apposito provvedimento.
(b) ADR Center e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi stabiliti. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero previo consenso di tutte le Parti.
(c) Il decorso dei termini è sospeso dal 1 al 31 agosto solo nel caso in cui tale sospensione sia richiesta espressamente e per iscritto dalle Parti.
II. AVVIO DELL’ARBITRATO E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Art. 9 – Domanda di Arbitrato
(a) La Parte istante deve depositare presso ADR Center la domanda di Arbitrato compilando l’apposito modulo predisposto da ADR Center, ovvero depositando una domanda che ne contenga i medesimi requisiti minimi. La domanda è sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura.
(b) ADR Center trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro il giorno lavorativo successivo alla data del deposito.
(c) Nell’ipotesi prevista dall’art. 35, primo comma, del D. Lgs. 5/2003, ADR Center provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.
(d) La data di inizio dell’Arbitrato decorre dal deposito della domanda.
(e) Se la Parte convenuta rifiuta di prendere parte alla procedura, ADR Center dà atto per iscritto della mancata risposta o adesione e, in conformità all’articolo 27, il Tribunale Arbitrale, fissa e notifica la data della prima udienza.
(a) Contemporaneamente all’inizio dell’Arbitrato e parallelamente al suo svolgimento le Parti sono tenute ad esperire un tentativo di mediazione in conformità al Regolamento di Mediazione di ADR Center in vigore, che dovrà concludersi entro trenta giorni, salva espressa rinuncia per iscritto. Le parti possono decidere di prorogare tale termine.
(b) Entro i cinque giorni successivi alla propria nomina, nel caso in cui il Tribunale Arbitrale accerti il mancato esperimento del tentativo di mediazione, sospende l’Arbitrato per venti giorni e invita le parti a tentare la mediazione in conformità al comma precedente.
(c) Le Parti possono decidere di esperire il tentativo di mediazione anche successivamente in qualsiasi fase dell’ Arbitrato.
(d) Il mediatore non può svolgere contestualmente il ruolo di Arbitro nel corso dell’Arbitrato né assistere a qualsiasi titolo le parti nella medesima controversia.
(e) Qualora ne ravvisi l’opportunità, per l’intera durata dell’Arbitrato, il Tribunale Arbitrale può invitare in qualunque momento le parti a rivolgersi al mediatore.
(f) Ogni tentativo di mediazione non sospende i termini della procedura arbitrale, salva la diversa volontà delle Parti.
(a) Il convenuto deve depositare presso ADR Center una memoria di replica compilando l’apposito modulo predisposto da ADR Center ovvero depositando una memoria che ne contenga i medesimi requisiti minimi. La memoria di replica è sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura.
(b) La memoria di replica deve pervenire presso ADR Center entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di Arbitrato. Tale termine può essere prorogato da ADR Center per giustificati motivi.
(c) ADR Center trasmette la memoria di replica alla parte istante entro il giorno lavorativo successivo alla data del deposito.
(d) Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di replica, l’Arbitrato prosegue in sua assenza.
Art. 12 – Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi
(a) Il convenuto, unitamente alla memoria di replica, può proporre eventuali domande riconvenzionali, indicandone il valore.
(b) Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare presso ADR Center una memoria di risposta alla domanda riconvenzionale entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di replica. Tale termine può essere prorogato da ADR Center per giustificati motivi. ADR Center notifica la memoria di risposta alla domanda riconvenzionale al convenuto entro il giorno lavorativo successivo alla data del deposito.
(c) Se la chiamata in causa di terzi è consentita in conformità alle norme applicabili, il convenuto deve proporla con la memoria di replica. ADR Center trasmette la memoria di replica al terzo chiamato in causa entro il giorno lavorativo successivo dalla data del deposito. Al terzo chiamato in causa si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
(d) Nell’ipotesi prevista dall’art. 35, primo comma, del D. Lgs. 5/2003, ADR Center provvede a trasmettere la domanda anche al registro delle imprese competente.
Art. 13 – Questioni preliminari ed amministrative
(a) ADR Center ha facoltà di convocare, e le Parti di richiedere, un incontro per discutere le questioni preliminari di procedura.
(b) Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall’accordo tra le Parti, ADR Center può riunire più Arbitrati in caso di controversie tra loro connesse affinché queste siano decise con un unico lodo.
(c) In caso di riunione di più Arbitrati, ADR Center tiene conto di tutte le circostanze, compreso lo stato dei procedimenti arbitrali già in corso.
(d) Nelle controversie societarie, in caso di pluralità di impugnazioni avverso una stessa delibera, ADR Center, oppure il Tribunale Arbitrale, dispone che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.
(e) ADR Center non conserva copia dei documenti depositati dopo la conclusione dell’Arbitrato. Se le Parti desiderano la restituzione dei documenti, devono farne richiesta ad ADR Center entro trenta giorni dalla conclusione dell’Arbitrato. Eventuali ulteriori accordi in merito alla conservazione dei file o dei documenti devono essere previsti per iscritto e ADR Center si riserva il diritto di addebitare eventuali costi aggiuntivi per tale servizio.
III. L’ARBITRO
Art. 14 – Numero degli Arbitri
(a) L’Arbitrato è condotto da un Arbitro Unico fatto salvo il diverso accordo delle Parti.
(b) Salvo quanto diversamente previsto dalle Parti nella convenzione arbitrale, il Collegio è composto da tre membri.
(c) Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Collegio è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.
Art. 15 – Nomina dell’Arbitro Unico
(a) L’Arbitro Unico è nominato secondo le regole stabilite dalle Parti nella convenzione arbitrale.
(b) In caso di accordo delle Parti per la nomina di un Arbitro Unico senza indicazione del relativo termine, lo stesso è determinato da ADR Center.
(c) Se la nomina non viene effettuata entro il termine previsto nella convenzione arbitrale o quello assegnato da ADR Center, l’Arbitro Unico sarà nominato secondo le modalità di cui all’articolo 17.
(d) Se la convenzione arbitrale non contiene alcuna previsione in ordine alla nomina dell’Arbitro Unico, ADR Center assegna un termine alle Parti per detta nomina. Decorso tale termine l’Arbitro Unico viene nominato secondo le modalità di cui all’articolo 17.
Art. 16 – Nomina del Collegio Arbitrale
(a) Salvo quanto diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Collegio Arbitrale è così nominato:
(i) ciascuna Parte, nella domanda di Arbitrato e nella memoria di replica, nomina un Arbitro; se la Parte non vi provvede nel termine previsto dalla convenzione di Arbitrato o, in mancanza, in quello assegnato da ADR Center, l’Arbitro è nominato da ADR Center.
(ii) Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato di comune accordo dagli Arbitri nominati dalle Parti. Se gli Arbitri non vi provvedono entro il termine previsto dalla convenzione di Arbitrato o, in mancanza, in quello assegnato da ADR Center, il Presidente viene nominato secondo le modalità di cui all’articolo 17.Se le Parti e gli altri Arbitri acconsentono, il Presidente può, individualmente, decidere le questioni burocratiche e procedurali.
(a) In tutti i casi in cui le parti non vi provvedano ADR Center agevola la nomina e la tempestiva composizione del Tribunale Arbitrale .
(b) Qualora le Parti non trovino un accordo sulla scelta di un Arbitro entro il termine previsto dalla convenzione arbitrale o in quello stabilito da ADR Center, ADR Center invia alle Parti un elenco di almeno cinque nominativi nel caso di Arbitrato con Arbitro Unico e di dieci nominativi nel caso di Collegio Arbitrale. ADR Center fornirà inoltre ad ogni Parte una breve descrizione del background e dell’esperienza di ogni Arbitro candidato. Per giustificato motivo ADR Center ha facoltà di sostituire in tutto o in parte i nominativi presenti nell’elenco prima che le Parti abbiano fatto la loro scelta in base al paragrafo (c) che segue.
(c) Entro sette giorni dalla presentazione dell’elenco dei nominativi alle Parti, ogni Parte potrà depennare due nomi nel caso di Arbitrato con Arbitro Unico e tre nomi nel caso di Collegio Arbitrale, e classificare i rimanenti Arbitri in ordine di preferenza. Il candidato rimanente con il maggior numero di preferenze verrà nominato Arbitro. ADR Center può concedere a ciascuna Parte una dilazione di tempo ragionevole per effettuare la scelta dei candidati senza il previo consenso delle altre Parti.
(d) In mancanza di accordo sulla scelta di uno o più Arbitri in conformità alla procedura di cui sopra, ADR Center nomina l’Arbitro o gli Arbitri necessari per comporre il Tribunale Arbitrale.
(e) Il mancato riscontro di una Parte all’elenco degli Arbitri proposto da ADR Center entro il termine di sette giorni dalla comunicazione vale quale implicita accettazione di tutti gli Arbitri ivi elencati.
(f) In caso di più Parti, tutti i soggetti a cui sia imputabile un comune centro di interessi nell’ambito della medesima controversia, sono congiuntamente considerati come Parte ai fini della selezione dell’Arbitro. La sussistenza di un comune centro di interessi è valutata da ADR Center tenuto conto, tra l’altro, della circostanza che tali soggetti siano o meno rappresentati dallo stesso difensore e delle loro posizioni .
(g) Se l’Arbitrato è disciplinato dall’art. 34 del D. Lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, ADR Center provvede a dette nomine .
Art. 18 – Nomina degli arbitri nell’arbitrato con pluralità di Parti
In caso di arbitrato con più di due Parti – ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle Parti sulla nomina del Tribunale Arbitrale o qualora le Parti non riescano a provvedervi entro il termine previsto dal Regolamento ADR Center stabilisce il numero e le modalità di nomina degli Arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina.
Art. 19 – Nomina e accettazione degli Arbitri
(a) ADR Center comunica all’Arbitro l’avvenuta nomina. Nei cinque giorni successivi, l’Arbitro deve trasmettere a ADR Center una dichiarazione con la quale accetta la nomina, i compensi previsti per l’esecuzione dell’attività, il tempo stimato per l’emissione del lodo, il Regolamento e la dichiarazione di indipendenza.
(b) Con riferimento alla dichiarazione di indipendenza l’Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
(i) qualsiasi relazione in essere con le Parti o i loro difensori che sia rilevante ai fini della propria imparzialità e indipendenza;
(ii) qualsiasi interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia;
(iii) qualsiasi pregiudizio o riserva in merito alla materia del contendere.
(c) ADR Center trasmette copia della dichiarazione alle Parti. Ciascuna Parte può comunicare le proprie osservazioni scritte ad ADR Center entro cinque giorni dalla ricezione della dichiarazione.
(d) Decorso il termine previsto dalla precedente lettera (c) l’Arbitro è confermato da ADR Center se:
(i) ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza precisazioni;
(ii) le Parti non hanno sollevato osservazioni.
(e) In ogni altro caso, ADR Center decide ai fini della conferma dell’Arbitro
(f) La dichiarazione di indipendenza può essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, in caso di fatti sopravvenuti o su richiesta di ADR Center.
(g) Salvo casi eccezionali e la diversa volontà delle parti, non possono essere nominati Arbitri coloro che sono iscritti a un ordine professionale nello stesso luogo di residenza delle parti in lite e nel luogo di iscrizione all’albo dei relativi consulenti.
Art. 20 – Ricusazione degli Arbitri
(a) Ciascuna Parte può depositare un’istanza motivata di ricusazione degli Arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo che possa ragionevolmente minare l’ indipendenza o imparzialità degli stessi.
(b) L’istanza deve essere depositata presso ADR Center entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
(c) L’istanza è comunicata agli Arbitri e alle altre Parti da ADR Center che stabilisce il termine per l’invio di eventuali osservazioni.
(d) Le altri Parti possono, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, pur essendo trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
(e) Sull’istanza di ricusazione decide ADR Center sentito l’Arbitro ricusato.
a) L’Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo Arbitro nelle seguenti ipotesi:
(i) l’Arbitro rinuncia all’incarico dopo aver accettato;
(ii) l’Arbitro non è confermato;
(iii) ADR Center accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’Arbitro;
(iv) ADR Center rimuove l’Arbitro per violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
(v) l’Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
(b) ADR Center sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dalla precedente lettera (a).
(c) Il nuovo Arbitro è nominato dalla parte che aveva nominato l’Arbitro da sostituire. Se L’Arbitro non è nominato dalle Parti entro i termini indicati nella convenzione arbitrale o assegnato da ADR Center, oppure l’Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato da ADR Center.
(d) ADR Center determina l’eventuale compenso spettante all’Arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
(e) In caso di sostituzione, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento nel rispetto del termine previsto per l’emissione del lodo.
Art. 22 – Costituzione del Tribunale Arbitrale
(a) ADR Center trasmette al Tribunale Arbitrale gli atti introduttivi, con i documenti allegati.
(b) Gli Arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro cinque giorni dalla data di ricezione degli atti e relativi allegati. Tale termine può essere prorogato da ADR Center per giustificato motivo.
(c) La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli Arbitri . Il verbale indica la sede e la lingua dell’arbitrato, e detta le modalità e i termini di svolgimento del procedimento.
(d) In caso di sostituzione degli Arbitri dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale, ADR Center trasmette al nuovo Tribunale Arbitrale copia degli atti e dei documenti del procedimento.
Art. 23 – Poteri del Tribunale Arbitrale
(a) Il Tribunale Arbitrale può emettere provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, nei limiti consentiti dalle norme applicabili. La Parte che, prima dell’inizio dell’Arbitrato o nel corso dello stesso, ottenga dall’autorità giudiziaria competente un provvedimento cautelare deve darne sollecita notizia ad ADR Center, che ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, se del caso, l’altra Parte.
(b) In caso di litispendenza, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione dei procedimenti, qualora si rendesse necessario tranne nell’ipotesi in cui le domande proposte debbano obbligatoriamente essere decise congiuntamente.
(c) Il Tribunale Arbitrale può disporre tutti i provvedimenti che ritiene opportuno per garantire la rappresentanza o l’assistenza delle Parti.
Art. 24 – Ordinanze del Tribunale Arbitrale
(a) Fatta eccezione per quanto previsto in relazione al lodo arbitrale, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
(b) Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli Arbitri.
(c) Le ordinanze devono essere rese per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal Presidente del Collegio Arbitrale individualmente.
(d) Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.
(e) Se l’ordinanza è stata emessa fuori udienza, essa è comunicata alle Parti con le modalità di cui all’art. 7 del presente Regolamento.
Art. 25 – Interpretazione delle norme
(a) Successivamente alla propria costituzione il Tribunale Arbitrale è competente ai fini della risoluzione di eventuali controversie relative all’interpretazione e all’applicabilità del presente Regolamento. La decisione del Tribunale Arbitrale è definitiva.
(b) Qualsiasi questione inerente l’applicazione del presente Regolamento che venga sottoposta a ADR Center, è risolta da ADR Center in conformità alle proprie procedure amministrative.
(c) Le controversie riguardanti l’arbitrabilità della controversia, comprese quelle aventi ad oggetto l’esistenza, la validità, l’interpretazione e l’applicabilità della convenzione di arbitrato, sono rimesse alla decisione del Tribunale Arbitrale.
IV. IL PROCEDIMENTO
(a) Su richiesta di Parte o per iniziativa del Tribunale Arbitrale, ADR Center può fissare un incontro preliminare con le Parti o con i loro consulenti legali o rappresentanti avente ad oggetto:
(i) L’esame delle memorie delle Parti e ogni eventuale ulteriore accordo volto a definire l’ambito della controversia o le modalità di svolgimento delle udienze;
(ii) La tempistica delle udienze e le modalità di scambio delle informazioni documentali o memorie;
(iii) Ogni altra questione che possa essere portata all’attenzione del Tribunale Arbitrale dalle Parti.
(b) L’incontro preliminare potrà essere condotto telefonicamente e ripetuto a seconda delle circostanze.
(c) Il Tribunale Arbitrale può richiedere che ciascuna Parte produca delle brevi memorie scritte relative alla propria posizione, unitamente ad una sintesi dei fatti e degli elementi probatori che la Parte intende presentare nonché eventuali deduzioni sulla legge applicabile. Le memorie devono essere depositate presso ADR Center e notificate alle altre Parti, almeno sette giorni prima della data della prima udienza. Eventuali controdeduzioni o ulteriori memorie scritte potranno essere ammesse o richieste a sola discrezione del Tribunale Arbitrale nel rispetto del principio del contraddittorio.
Art. 27 – Programmazione e luogo delle udienze
(a) Il Tribunale Arbitrale, dopo essersi consultato con le Parti presenti, stabilirà la data, l’orario ed il luogo delle udienze.
(b) Nel caso in cui una Parte risulti assente, il Tribunale Arbitrale può in ogni caso fissare le udienze senza necessità di ulteriore consultazione con la parte mancante. Alla Parte assente viene notificata la data della prima udienza con preavviso di almeno venti giorni, tranne il caso in cui un minore preavviso sia stato concordato tra le Parti o sia consentito dalla legge.
Art. 28 – Le udienze
(a) Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d’intesa con ADR Center e comunicate alle Parti con congruo preavviso.
(b) Le Parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo dei propri rappresentanti muniti dei necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
(c) Se una Parte non compare in udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può proseguire con lo svolgimento della procedura. In caso di irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
(d) Le udienze si concludono con la redazione di un verbale. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.
Art. 29 – Istruzione probatoria
(a) Il Tribunale Arbitrale può disporre l’interrogatorio delle Parti e assumere d’ufficio o su istanza di Parte tutti i mezzi di prova nel rispetto delle norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
(b) Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
(c) Il Tribunale Arbitrale può delegare un componente del collegio per procedere all’assunzione delle prove ammesse.
(d) Ove il Tribunale Arbitrale disponga un ordine di comparizione di un testimone, la Parte più diligente provvede al deposito dell’ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell’Arbitrato e cura le successive incombenze.
(e) L’ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla Parte più diligente presso ADR Center che ne cura la trasmissione al Tribunale Arbitrale ed alle altre Parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.
(f) Il Tribunale Arbitrale, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della controversia e di ogni altra circostanza, può disporre l’assunzione anticipata delle testimonianze chiedendo al testimone di fornire, nel termine stabilito, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
(a) Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio o chiederne la designazione ad ADR Center.
(b) Il consulente tecnico d’ufficio è soggetto agli stessi obblighi imposti agli Arbitri dal Regolamento ivi inclusi quelli previsti ai fini della ricusazione.
(c) Il consulente tecnico d’ufficio è tenuto a consentire alle Parti di assistere direttamente, o tramite i loro difensori, alle operazioni di consulenza tecnica.
(d) In mancanza di nomina di consulenti tecnici d’ufficio, le Parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le consulenze tecniche svolte in presenza dei consulenti tecnici designati dalle Parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
Art. 31 – Domande nuove
(a) Il Tribunale Arbitrale decide in merito alle domande nuove proposte dalle Parti nel corso del procedimento, nel caso in cui ricorrano le seguenti circostanze:
(i) la Parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione preliminare di inammissibilità nel merito e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
(ii) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle oggetto del procedimento arbitrale
(b) In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre Parti di replicare per iscritto alle domande nuove, entro un congruo termine.
Art. 32 – Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo
(a) In caso di intervento volontario del terzo, quest’ultimo deve proporre apposita domanda, depositando presso ADR Center un atto di intervento avente il contenuto di cui all’art. 9 del presente Regolamento.
(b) ADR Center trasmette l’atto di intervento alle Parti e al Tribunale Arbitrale. Qualora la domanda proposta con l’atto di intervento non sia compresa nell’ambito di applicazione della convenzione di arbitrato, ADR Center assegna alle Parti ed al Tribunale Arbitrale un termine non superiore a venti giorni per esprimere il proprio consenso. In mancanza di una manifestazione di consenso delle Parti e del Tribunale Arbitrale entro il termine fissato, ADR Center dichiara l’improcedibilità dell’intervento del terzo.
(c) Il terzo che interviene volontariamente nel processo senza proporre la domanda di cui alla lettera (a) che precede deve depositare presso ADR Center un atto avente il contenuto di cui all’art. 10 del presente Regolamento. ADR Center trasmette l’atto di intervento alle Parti e al Tribunale Arbitrale.
(d) L’ordinanza con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui ciò sia consentito dalle norme applicabili al procedimento, è trasmessa da ADR Center al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.
Art. 33 – Precisazione delle conclusioni
(a) Quando il Tribunale Arbitrale ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, dichiara la chiusura dell’istruttoria e invita le Parti a precisare le conclusioni.
(b) Se lo ritiene opportuno o se una Parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per eventuali memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
(c) Successivamente all’invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, è fatto divieto alle Parti di proporre nuove domande, procedere con nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
(d) I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di decidere con lodo parziale, nei limiti della controversia oggetto di tale decisione.
Art. 34 – Transazione e rinuncia agli atti
Le Parti o i loro difensori comunicano ad ADR Center la rinuncia agli atti in caso di transazione o altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale dall’obbligo di emettere il lodo.
Art. 35 – Rinuncia alla fase istruttoria
(a) Le Parti possono rinunciare di comune accordo alla fase istruttoria e chiedere al Tribunale Arbitrale di decidere sulla base delle sole memorie scritte e degli eventuali elementi probatori concordati tra le Parti.
(b) Le deposizioni dei testimoni registrate su qualsiasi supporto o sbobinate sono valide, a condizione che le Parti abbiano avuto l’opportunità di ascoltarle e contro-interrogare i testimoni. Il Tribunale Arbitrale ha la facoltà, a sua discrezione, di accettare la deposizione di testi o altre deposizioni registrate anche nel caso in cui le altre Parti non abbiano avuto la possibilità di contro-interrogarle, ma può attribuire alle stesse un diverso valore probatorio.
(c) In qualsiasi momento prima dell’emissione del Lodo, il Tribunale Arbitrale può fissare una nuova udienza di propria iniziativa o su istanza di una delle Parti laddove ravvisi un valido motivo. Nel caso di fissazione di tale nuova udienza, i termini per l’emissione del Lodo Arbitrale come previsti dal presente Regolamento, si intendono automaticamente prorogati sino a quando il Tribunale Arbitrale non dichiari conclusa l’udienza stessa.
V. IL LODO
Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza dei voti. La conferenza personale degli Arbitri è necessaria solo se una delle Parti o uno degli Arbitri lo richieda, oppure se sia altrimenti previsto dalle norme applicabili al procedimento.
(a) Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
(i) l’indicazione degli Arbitri, delle Parti e dei loro difensori;
(ii) l’indicazione della convenzione di Arbitrato;
(iii) l’indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
(iv) l’indicazione della sede dell’arbitrato;
(v) l’indicazione delle domande proposte dalle Parti;
(vi) l’esposizione dei motivi della decisione;
(vii) il dispositivo;
(viii) la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta da ADR Center e sulle spese di difesa sostenute dalle Parti;
(ix) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
(b) Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, nel lodo viene dato atto dell’impedimento o del rifiuto degli Arbitri che non lo sottoscrivono.
(c) Per ciascuna sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni degli Arbitri possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
Art. 39 – Deposito e comunicazione del lodo
(a) Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso ADR Center in tanti originali quante sono le Parti più una copia.
(b) ADR Center trasmette ad ogni Parte un originale del lodo entro il giorno successivo alla data del deposito.
(a) Il Tribunale Arbitrale emette un lodo parziale quando definisce solo alcuni aspetti della controversia, ovvero alcune delle controversie riunite nel procedimento.
(b) Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
(c) Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere (a) e (b) il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
(d) Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà del Tribunale Arbitrale di richiedere una proroga ad ADR Center.
(e) Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le stesse disposizioni previste dal Regolamento per il lodo definitivo. Il lodo non definitivo non include la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale può includere la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se definisce la controversia nei confronti di alcune delle Parti.
Art. 41 – Correzione del lodo e controllo dei requisiti formali
(a) E’ ammessa la possibilità di correzione del lodo.
(b) L’istanza di correzione deve essere depositata presso ADR Center che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le Parti, entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza di correzione.
(c) In caso di richiesta da parte del Tribunale Arbitrale di verifica del lodo prima della sottoscrizione, ADR Center può segnalare al Tribunale Arbitrale, l’eventuale mancanza di requisiti formali previsti dalla leggi
(a) Ciascuna Parte dovrà corrispondere la propria quota pro-rata delle competenze e delle spese di ADR Center così come indicate nel tariffario in vigore alla data di inizio dell’Arbitrato, tranne il caso in cui le Parti concordino una diversa ripartizione di oneri e spese. L’accordo di ADR Center per la fornitura dei propri servizi è stipulato con la Parte e con il suo consulente legale, o qualunque altro rappresentante della Parte nell’ambito dell’Arbitrato. Il mancato pagamento degli oneri può determinare una sospensione del procedimento.
(b) ADR Center richiede che le Parti corrispondano una somma pro-quota delle spese per l’Arbitrato precedentemente alla prima udienza, e il Tribunale Arbitrale ha la facoltà di precludere alla Parte non in regola con i pagamenti di produrre prove o presentare istanze durante le udienze. ADR Center ha facoltà di rinunciare alla richiesta del pagamento del deposito per validi motivi.
(c) Le Parti sono responsabili in solido del pagamento di tutte le spese e costi della procedura arbitrale di ADR Center. Nel caso in cui una Parte abbia corrisposto una quota maggiore di quella ad essa spettante in relazione agli oneri, onorari e spese effettivamente dovuti, il Tribunale Arbitrale potrà disporre con il lodo il pagamento di tali importi alle Parti debitrici.
(d) In caso di mancato pagamento di una Parte dell’importo dovuto, ADR Center può richiederlo all’altra Parte e fissare un termine per il pagamento.
(a) In qualsiasi momento precedente all’emissione del Lodo Arbitrale, le Parti possono concordare, per iscritto, l’ammontare minimo e massimo del valore di ciascuna domanda o di tutte le domande proposte nell’Arbitrato. Le Parti notificheranno tempestivamente ad ADR Center una copia del loro accordo scritto specificando importi massimi e minimi concordati.
(b) ADR Center manterrà confidenziale detto accordo e i relativi importi massimi e minimi concordati non saranno comunicati al Tribunale Arbitrale fatto salvo il previo consenso delle Parti
(c) Nel caso in cui l’ammontare riconosciuto con il Lodo Arbitrale sia pari ad un importo compreso tra il valore minimo e massimo concordato dalle Parti, il Lodo Arbitrale sarà emesso senza necessità di rettifiche. Nel caso in cui l’ammontare riconosciuto con il Lodo Arbitrale sia inferiore all’ammontare minimo concordato dalle Parti, il Lodo Arbitrale verrà riconosciuto per un importo pari a tale valore minimo. Nel caso in cui l’ammontare riconosciuto con il Lodo Arbitrale sia superiore all’ammontare massimo concordato dalle Parti, il Lodo Arbitrale definitivo verrà riconosciuto per un importo pari al tale valore massimo.
(a) Nel caso in cui le Parti decidano di comune accordo di ricorrere ad una procedura di Arbitrato con offerta finale, almeno sette giorni prima della prima udienza di Arbitrato le Parti si scambiano e forniscono a ADR Center per iscritto le rispettive proposte sulla quantificazione dei danni che, a seconda delle circostanze, intendono risarcire o richiedere, e che ritengono adeguate. ADR Center trasmetterà tempestivamente al Tribunale Arbitrale una copia delle proposte delle Parti, fatto salvo il caso in cui le Parti decidano di mantenerle confidenziali nei confronti del Tribunale Arbitrale. In qualsiasi momento precedente alla conclusione della prima udienza di Arbitrato, le Parti possono scambiarsi delle nuove proposte o domande scritte, che sostituiranno le precedenti. Le nuove proposte scritte saranno consegnate ad ADR Center, che le farà pervenire tempestivamente al Tribunale Arbitrale, salvo che non sia diversamente pattuito tra le Parti.
(b) Nel caso in cui il Tribunale Arbitrale sia a conoscenza delle proposte scritte delle Parti, ai fini della decisione tiene conto delle ultime proposte scegliendo quella che riterrà più ragionevole e adeguata.
(c) Nel caso in cui il Tribunale Arbitrale non sia a conoscenza delle proposte scritte delle Parti, emetterà il Lodo Arbitrale, con possibilità di eventuale rettifica successiva al fine di conformarsi il più possibile alle ultime proposte; in tal caso le ultime proposte saranno recepite nel Lodo Arbitrale.
ADR Center e il Tribunale Arbitrale rispettano la natura confidenziale del procedimento e del Lodo Arbitrale, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall’autorità giudiziaria.
E’ esclusa qualsiasi responsabilità in capo al Tribunale Arbitrale e a ADR Center, ivi inclusi i propri dipendenti o rappresentanti, per qualsiasi azione o omissione connessa allo svolgimento dell’Arbitrato in virtù del presente Regolamento.



