Regolamento di Mediazione

Print This Page   |   |   | Email This Page   |

Regolamento di Mediazione di ADR Center

INDICE

Art. 1   Applicazione del Regolamento
Art. 2   Avvio della Mediazione
Art. 3   Luogo della Mediazione
Art. 4   Nomina del mediatore
Art. 5   Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
Art. 6   Presenza delle parti e loro rappresentanza
Art. 7   Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore
Art. 8   Proposta del mediatore
Art. 9   Conclusione della Mediazione
Art. 10  Mancato accordo
Art. 11  Riservatezza
Art. 12  Indennità
Art. 13  Responsabilità delle parti
Art. 14  Ruolo del mediatore in altri procedimenti
Art. 15  Interpretazione e applicazione delle norme
Art. 16  Legge applicabile

Allegato I. Indennità di mediazione
Allegato II. Scheda di valutazione del servizio di mediazione
Allegato III. Codice europeo di condotta per mediatori

 

ART. 1 Applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie, gestite da ADR Center SpA (“ADR Center”, ovvero “Organismo”) che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa. Le parti, d’intesa con ADR Center, possono derogare al Regolamento in qualsiasi momento.

2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate da ADR Center in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 2 Avvio della mediazione

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede legale di ADR Center l’istanza di avvio predisposta dall’Organismo o altro documento equipollente che deve contenere:

  • il nome di ADR Center;
  • il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
  • l’oggetto della lite;
  • le ragioni della pretesa;
  • il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, ADR Center decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla norma vigente, e lo comunica alle parti.

2. La Mediazione ha una durata non superiore a 120 giorni dal deposito dell’istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza.

3. ADR Center comunica alle parti l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze organizzative dell’organismo e delle parti. L’istante è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto per legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.

4. La parte convocata è tenuta a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni lavorativi antecedenti l’incontro. In assenza di tale comunicazione nei termini previsti, ADR Center ha facoltà di emettere il verbale di mancata partecipazione.

A riguardo, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in caso di mancata partecipazione della controparte.

5. ADR Center ha facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l’incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.  

6. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti possono avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte su www.adrcenter.com. L’uso della forma telematica può avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione, previo consenso di tutte le parti. Il  verbale di mediazione verrà redatto e sottoscritto con modalità idonee a garantirne la provenienza. La piattaforma telematica utilizzata è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza.

 

ART. 3 Luogo della mediazione

1. La Mediazione si svolge nei Resolution Center di ADR Center. In alternativa, con il consenso di tutte le parti e del mediatore, ADR Center può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo.

ART. 4 Nomina del mediatore

    1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista di ADR Center consultabile su www.adrcenter.com, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta, l’eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore, secondo i seguenti criteri:   

    • se il valore della lite è inferiore a 500.000 euro, ADR Center designa il mediatore ritenuto più idoneo;
    • se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, ADR Center può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. ADR Center nomina mediatore la persona con l’ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, ADR Center nomina il mediatore tra i candidati proposti.

    2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di ADR Center.

    3. Nell’istanza di mediazione la parte istante può escludere dalla nomina come mediatore coloro che sono iscritti a un ordine professionale nella provincia di residenza delle parti o dei loro consulenti.

    4. ADR Center si riserva, in presenza di particolari esigenze organizzative, la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l’adesione della parte convocata, di cui all’art 2, comma 4.

     

ART. 5 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore

    1. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

    2. In casi eccezionali, ADR Center può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista.

    3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, ADR Center informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

    4. Qualora la Mediazione sia svolta dal responsabile dell’organismo, sulla sostituzione decide il Presidente di ADR Center.

ART. 6 Presenza delle parti e loro rappresentanza

    1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Queste possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

    2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

    3. L’assistenza da parte di un avvocato è fortemente consigliata e in ogni caso richiesta nelle controversie particolarmente complesse o di valore superiore a 100.000 euro, salva espressa rinuncia scritta della parte.

ART. 7 Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore

    1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della Mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, con il consenso delle parti.

    2. Il mediatore può aggiornare l’incontro di Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l’acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

    3. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

    4. Con il consenso di ADR Center, del mediatore e delle parti possono essere ammessi ad assistere all’incontro di mediazione altri mediatori, dando precedenza a quelli del proprio elenco, a titolo di tirocinio come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 145/2011. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.

    5. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla chiusura della procedura. Ad eccezione dell’istanza, tutti i documenti prodotti dalle parti e da queste non ritirati entro tre mesi dalla fine della procedura saranno distrutti.

    6. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

ART. 8 Proposta del mediatore

    1. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta, tenuti in particolare considerazione, tra gli altri fattori:

    • il rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte;
    • l’esclusione della verbalizzazione nella clausola contrattuale;
    • la mancata partecipazione alla Mediazione di una o più parti.

    2. Sentite le parti, ADR Center può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

    3. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

ART. 9 Conclusione della Mediazione

    1. La Mediazione si considera conclusa quando:

    • le parti hanno conciliato la controversia;
    • in caso di impossibilità a conciliare;
    • decorsi 120 giorni dal deposito dell’istanza di mediazione o dall’invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con ADR Center.

    2. Di quanto al punto precedente il mediatore dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che ne certifica l’autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

    3. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, il verbale di mancata partecipazione è rilasciato solo all’esito dell’incontro tra il mediatore e l’istante.

    4. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART. 10 Mancato accordo

    1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere a un’altra procedura di risoluzione della controversia, nei limiti di cui all’art. 8, comma 1.

    2. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 5 giorni dalla scadenza del termine per l’accettazione delle parti.

    3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di ADR Center diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell’Organismo.

    4. In caso di fallita conciliazione per mancata partecipazione di una parte, la parte interessata alla proposta del mediatore deve farne richiesta scritta entro 3 giorni decorrenti dalla data fissata per l’incontro di mediazione.

 

ART.11 Riservatezza

    1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.

    2. Il mediatore, il mediatore in tirocinio e tutti coloro che prestano il proprio servizio all’interno di ADR Center non possono essere obbligati a riferire notizie e fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

    3. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

    • opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore, nel corso degli incontri di mediazione;
    • ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di mediazione;
    • la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.

    4. L’obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:

    • tutte le parti consentono a derogarvi;
    • in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
    • esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona;
    • esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.

    5. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.

ART. 12 Indennità

    1. Salvo diverso accordo, le indennità della Mediazione da corrispondere ad ADR Center, inclusive delle spese amministrative e dell’onorario del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell’avvio della Mediazione. Al fine del pagamento delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una sola parte.

    2. L’aumento dell’indennità in caso di verbalizzazione della proposta del mediatore, previsto solo per le mediazioni volontarie, delegate dal giudice e per clausola contrattuale, è dovuta solo qualora il contenuto della proposta sia accettato da parte di tutti i soggetti coinvolti nella mediazione.

ART. 13 Responsabilità delle parti

1. E’ di competenza esclusiva delle parti:

  • l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta non diligente dell’organismo;
  • le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di mediazione;
  • l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
  • l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
  • la determinazione del valore della controversia;
  • la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
  • le dichiarazioni in merito a alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
  • alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.

ART. 14 Ruolo del mediatore in altri procedimenti

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

ART. 15 Interpretazione e applicazione delle norme

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da ADR Center.

ART. 16 Legge applicabile

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in